Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

TASI

  • Sara Santarelli

    Cesena (FC)
    19/10/2016 20:08

    TASI

    Buongiorno,
    ho un fallimento relativo a una società proprietaria di una palazzina composta da alcuni appartamenti (di cui solo alcuni locati).
    Siccome non ho trovato riferimenti in merito, mi chiedo ai fini della TARI che effetti abbia la sentenza di fallimento.
    Determina la sospensione della tassa che dovrà poi essere versata in un'unica soluzione una volta avvenuta la vendita dell'immobile (come avviene per l'IMU), oppure va versata secondo le regolari scadenze in prededuzione?
    Grazie.
    Sara
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/10/2016 01:23

      RE: TASI

      Anche se nella domanda si parla di TARI, il titolo dell'intervento e il riferimento all'IMU ci fanno ritenere che ci si riferisca alla TASI.

      Se così è, riproponiamo la nostra opinione, già espressa in altri interventi su questo Forum e che, in assenza di prese di posizione ufficiali, riteniamo tutt'ora valida.

      Relativamente all'ICI, l'art. 10 del D. L.vo 504/1992, rubricato "Versamenti e dichiarazioni", al ben noto VI comma così disciplina il trattamento degli immobili compresi nel fallimento: "Per gli immobili compresi nel fallimento … l'imposta … è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione."

      Per l'IMU, l'art. 9, VII comma, del D. L.vo 14/3/2011 n. 23 stabilisce che "Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, .... del citato decreto legislativo n. 504 del 1992".
      La formulazione della prima parte di tale comma è certamente infelice, dato che fa riferimento a "accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso" e non a "Versamenti e dichiarazioni", che sono il tema dell'art. 10/504, ma che tale rinvio "importasse" nell'IMU anche il sesto comma dell'art. 10/504 non è comunque mai stato messo in discussione.


      Passando quindi alla TASI, esistono invece due interpretazioni che portano a conclusioni diametralmente opposte, ciascuna certamente non infondata. Non possiamo che dare conto di entrambe, augurandoci che giunga quanto prima un chiarimento ufficiale (stante, come detto, l'astratta fondatezza di entrambe, ciò potrebbe avvenire anche con un documento di prassi, e non necessariamente con un intervento legislativo)

      La prima interpretazione muove dal fatto che la disciplina della TASI non contiene alcun rinvio né all'art. 10 del D. L.vo 504/1992, né all'art. 9 del D. L.vo 23/2011, né la differenza fra TASI da un lato e ICI/IMU dall'altro ci pare legittimi un'applicazione estensiva o analogica alla prima delle disposizioni relative alle seconde. Da ciò deriva l'assoggettamento a TASI degli immobili di proprietà di soggetti falliti nei termini ordinari.

      La seconda si base invece sul comma 687 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale recita "Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU": tale rinvio potrebbe significare che anche per la TASI valgono le citate regole ICI/IMU.


      A ben vedere, si tratta però a nostro avviso di un problema che è opportuno affrontare da un diverso punto di vista, partendo cioè dal fatto che si tratta evidentemente di un debito in prededuzione.

      E allora si applica il dettato di cui all'art. 111-bis, II comma, l.fall., che recita: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti", pertanto, dato che la debenza della TASI è fuor di dubbio:

      - se l'attivo è presumibilmente sufficiente per pagare tutte le prededuzioni, e vi sono le disponibilità liquide per farlo, ci pare opportuno (oltre che evidentemente prudente) pagarla alle scadenze ordinarie

      - se sussiste anche il minimo dubbio che l'attivo sia sufficiente al pagamento delle prededuzioni, ovvero se non vi siano le risorse liquide per effettuare il pagamento, o semplicemente il Curatore ritenga opportuno utilizzare tali risorse per altri fini, egli può tranquillamente rinviare il pagamento, atteso che quella di pagare le prededuzioni senza passare per il riparto è solo una facoltà e non un obbligo.